IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
   Vista la legge 16 aprile 1987, n.  183,  sul  coordinamento  delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari;
   Visto  in  particolare  l'art.  20, comma 1, della legge 16 aprile
1987,  n.  183,  che  ha  stabilito  che  con  decreti  dei  Ministri
interessati  sara'  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' economica europea  per  le  parti  in  cui  si  modifichino
modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di  ordine tecnico di altre
direttive   della   Comunita'   economica   europea   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale;
   Visto  l'art.  5  della  legge 9 marzo 1989, n. 86, recante "Norme
generali  sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo  normativo
comunitario   e   sulle   procedure   di  esecuzione  degli  obblighi
comunitari";
   Visto l'art. 4 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
"Disposizioni     per    l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   Europee   (legge
comunitaria per il 1991)";
   Vista   la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  concernente  la
disciplina dell'attivita' sementiera;
   Vista la legge 20  aprile  1976,  n.  195,  recante  modifiche  ed
integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti  del  Presidente
della Repubblica 1› ottobre 1981, n. 809, 18 gennaio 1984, n. 27 e 10
giugno  1987,  n.  308,  nonche'  con  decreto  del  Ministro  per il
coordinamento delle politiche comunitarie in data 14  dicembre  1987,
n. 600;
   Visti  i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n.
373 e 10 maggio 1982, n. 517, che hanno apportato ulteriori modifiche
ed integrazioni alla succitata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno  1966
relativa  alla commercializzazione di tuberi-seme di patate e succes-
sive modificazioni;
   Vista la direttiva del Consiglio n. 90/404/CEE del 27 luglio  1980
recante   ulteriori   modificazioni  alla  sopracitata  direttiva  n.
66/403/CEE;
   Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere a dare attuazione  alla
citata  direttiva  n.  90/404/CEE,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1,
allegato D, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. All'art. 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065, e' aggiunto il comma seguente:
   "Per  i  tuberi-seme  prodotti con tecniche di micropropagazione e
non conformi  alle  dimensioni  previste  dal  presente  regolamento,
possono  essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dall'art.  20  del  presente
regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:
    deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;
    le condizioni applicabili ai tuberi-seme teste' definiti;
    le indicazioni prescritte per detti tuberi-seme".
   2.  Le  disposizioni del presente decreto possono essere applicate
soltanto  nel   rispetto   degli   obblighi   derivanti   al   regime
fitosanitario  nazionale in seguito al recepimento della direttiva n.
77/93/CEE del 21 dicembre  1976  e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni.
   3. Le scadenze fissate dalla direttiva n. 90/404/CEE del 27 luglio
1990  possono essere prorogate per i Paesi terzi secondo le procedure
previste dall'art. 14 della  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  e
dall'art.  20  del  decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, nel rispetto degli accordi comunitari.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 12 ottobre 1992
                                                 Il Ministro: FONTANA